La RC Professionale dei medici con la Legge Gelli

La legge Gelli Bianco introduce importati innovazioni nel settore della responsabilità civile professionale dei medici, delle strutture sanitarie e del comparto in generale.

E’ entrato in vigore il 01.04.2017 dopo un tortuoso iter tra  Camera e Senato che è durato oltre un anno.

Vengono fissati dei punti chiave che in passato i giudici avevano cercato di abbozzare in maniera non sempre lineare e coerente.

Tale legge ha riflessi notevoli anche sulle  polizze rc professionali dei sanitari.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

In primis viene disposto che la Struttura Sanitaria risponde sempre con responsabilità contrattuale anche se i medici che prestano nella stessa la loro opera siano inquadrati come liberi professionisti (“…ancorhé non dipendenti della struttura stessa”). V. art. 7 primo comma. Quindi a prescindere dall’inquadramento del medico.

Il medico, invece, che presta la sua opera all’interno di una struttura sanitaria risponde con responsabilità extracontrattuale salvo che “abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente”.

Definire il regime contrattuale ed extracontrattuale della responsabilità è molto importante. Infatti nella responsabilità contrattuale la prescrizione è di n.10 anni e l’onere della prova spetta a chi è chiamato in causa. Invece nella responsabilità extracontrattuale la prescrizione viene ridotta a 5 anni e chi fa causa dovrà dimostrare il danno ed il nesso causale tra errore e danno.

La rivalsa della struttura sanitaria sul medico

Altra novità importante novità introdotta dalla Legge Gelli riguarda la rivalsa che potrà effettuare la struttura sanitaria sul medico. L’art. 9 ci dice che potrà essere esercitata solo per colpa grave e dolo a prescindere dell’inquadramento del medico nella struttura. Fino ad oggi, invece, il medico era responsabile per colpa grave solo se era dipendente (quindi non libero professionista) di una struttura pubblica (non accreditata o privata).

Obbligo dell’Assicurazione

Per le strutture sanitarie all’art. 10 viene previsto l’obbligo di assicurarsi “o di altre misure analoghe”. Quindi è vero che si parla di obbligo ma sembra che ci sia spazio anche per altre misure come l’autoassicurazione.

Per i medici e più in generale gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività professionale al di fuori di una struttura sanitaria o che svolga la sua attività come libero professionista dentro la struttura, oppure svolga la sua attività nella struttura in adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta col paziente, vige l’obbligo a stipulare una polizza rc professionale.

In ogni caso chiunque svolga la propria opera in una struttura sanitaria e a qualunque titolo dovrà stipulare una polizza professionale a copertura della sola colpa grave.

Lo stesso articolo 10 rimanda poi a dei regolamenti attuativi la definizione dei requisiti minimi che dovranno avere le polizze di assicurazione per i medici e per le strutture sanitarie a seguito della legge Gelli.

Altro aspetto importante della Legge Gelli è l’imposizione della retroattività delle polizze professionali che dovrà essere almeno di n.10 anni. Inoltre viene anche fissata una postuma (o ultrattività) che dovrà essere di 10 anni. La postuma inoltre dovrà coprire sia i fatti professionali posti in essere nel periodo di vigenza della polizza e sia quelli posti in essere nel periodo di retroattività (quindi almeno decennale).

Azione diretta del danneggiato

L’articolo 12 della legge Gelli autorizza il soggetto danneggiato a citare direttamente la Compagnia di Assicurazioni della struttura sanitaria. In sostanza il meccanismo di tale azione diretta è stato mutuato dal sistema della RC Auto.

Conclusioni

In definitiva da una prima lettura della legge gelli si evince che:

se il medico svolge la sua attività professionale al di fuori di una struttura sanitaria (es. un dermatologo nel suo studio privato) dovrà stipulare una polizza rc professionale per colpa lieve e grave

se il medico svolge la sua attività esclusivamente all’interno di una struttura sanitaria (dipendente o libero professionista) dovrà stipulare una polizza professionale per la sola colpa grave.

La legge Gelli inoltre non impone solo ai medici l’obbligo di una copertura assicurativa, ma lo estende ad ogni “esercente la professione sanitaria” quindi anche ad infermieri e personale paramendico in generale.

La struttura sanitaria sarà sempre chiamata in prima battuta per ogni pretesa risarcitoria, risponderà per colpa lieve e per cola grave dei sanitari, e potrà esercitare la rivalsa sul sanitario solo e se questi sia responsabile per colpa grave.

Anche la rivalsa sul sanitario subisce un regolamentazione. Infatti l’articolo 9 comma 6 dispone che la stessa non potrà eccedere all’incirca il triplo dei redditi, compresa la retribuzione lorda, del sanitario condannato per cola grave.