Pergotende: Quando è necessario il permesso per costruire?

Molto spesso, per apportare migliorie e modifiche ad abitazioni e giardini, ma anche ad esercizi commerciali con spazio esterno, ci dobbiamo scontrare con la giurisprudenza amministrativa che, a volte, è talmente farraginosa da farci quasi desistere dall’impresa…Ovviamente, questo è un discorso all’eccesso, ma è pur vero che bisogna sempre seguire le esatte procedure burocratiche anche laddove si agisce sulla proprietà, per non incorrere in sanzioni o, peggio ancora, alla necessità di dover eliminare il lavoro terminato.

Rientra in questo genere il permesso di costruire arredi di supporto da giardino, fra cui oltre a pergolati e tettoie, anche le pergotende che, come identificato dal nome, consistono in uno sviluppo del pergolato: strutture leggere, coperte da un telo retrattile in materiale plastico. L’installazione di un simile elemento, se, nel caso, facilmente rimovibile, di regola rientra tra le opere di edilizia libera, a meno che non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni, non abbia grandi dimensioni e se ne faccia uso duraturo nel tempo, così come è stato stabilito da una recente sentenza (12632/2017) del Tar Lazio.

Vediamo allora, con precisione, di entrare nel dettaglio delle differenze, premesso che i giudici hanno stabilito che la pergotenda “è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini)” e, per le sue caratteristiche costruttive basilari, di regola, “non è un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”. Quindi, la questione della necessità di permessi non si pone se il costruttore si attiene in maniera rigorosa alle prerogative specifiche che definiscono l’opera.

In base alla giurisprudenza amministrativa, la pergotenda è catalogata come manufatto, e come tale non costituisce aumento di volume o di superficie coperta. Alla conclusione della sentenza, i giudici hanno stabilito che la struttura che costituisce la condizione per un’ottimale fruizione dello spazio esterno, è rappresentata, come opera principale, non tanto dallo scheletro che la sorregge, ma dalla tenda stessa, principio fondamentale di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Pertanto, nei casi che rientrano nei canoni stabiliti, la pergotenda si qualifica semplicemente in termini di “elemento accessorio”, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Diverso è il discorso se la struttura, per le sue caratteristiche tecniche, amplia una superficie commerciale o modifica la sagoma dell’edificio, magari perché di dimensioni considerevoli, e soprattutto se viene ancorata in maniera massiccia al suolo: in questi casi, è classificata come “nuova costruzione”, e deve esserne richiesto il permesso per realizzarla. Infatti, se, la pergotenda presenta elementi strutturali incompatibili con il carattere della temporaneità e/o della precarietà, o se distorce, anche solo in parte, gli elementi essenziali delle specifiche indicate, come, per esempio, una pergotenda dotata di vetro strutturale, allora vige l’obbligo della richiesta permesso per costruire.

Questo anche perché il vetro, per esempio, è utilizzato strutturalmente per realizzare le pareti esterne di una costruzione che, pertanto, verrebbe catalogata non più come manufatto, ma come una vera e propria opera edilizia, andando a cadere l’aspetto di configurazione di mero elemento di supporto di una tenda.

In definitiva, la necessità o meno del permesso, dipende da 3 fattori fondamentali: dimensioni, caratteristiche tecniche e uso cui è destinata la struttura.